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CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

Approvato dall’Assemblea dei Soci

tenuta in Genova il 14 novembre 2022

 

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

Il Circolo dei Dipendenti della Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con sede in Genova – fondato nel 1955 con la denominazione “Circolo Dipendenti Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – Associazione Sportiva Dilettantistica” – è costituito dalla libera associazione tra gli ex-dipendenti della Banca Carige (già dipendenti della Banca Carige in servizio e/o in quiescenza e/o aderenti al fondo di solidarietà) e delle altre Società o Enti in cui la Banca Carige S.p.A. ha avuto un particolare interesse.

Art. 2

La durata del Circolo è illimitata.

Art. 3

Il Circolo è apolitico, non ammette discriminazioni per età, sesso, condizione sociale, senza pregiudizi di nazionalità, razza e religione e non persegue finalità di lucro.

Art. 4

Il Circolo favorisce in tutti i campi lo sviluppo di rapporti di reciproca conoscenza, stima ed amicizia fra i propri associati attuando in loro favore le iniziative nel campo artistico, della cultura, del turismo, dello spettacolo, dello sport e dello svago intese a promuovere la formazione sociale mediante un sano, proficuo e conveniente impiego del tempo libero.

Tra le attività istituzionali del Circolo assumono pertanto particolare rilievo:

a)       l’organizzazione di riunioni di soci, conferenze, conversazioni, spettacoli, mostre e simili;

b)       l’impianto e la gestione di una biblioteca sociale;

c)       la costituzione di dotazioni di materiale e/o equipaggiamenti per le diverse attività ricreative e culturali;

d)       la promozione di attività motorie e sportivo-dilettantistiche;

e)       lo sviluppo di iniziative intese ad interpretare le aspirazioni dei soci assicurando alle diverse istanze razionale, conveniente e funzionale soddisfazione;

E’ altresì di competenza del Circolo la stipula di accordi e/o convenzioni con ditte, enti e/o associazioni allo scopo di assicurare ai soci il beneficio di sconti, condizioni speciali e/o facilitazioni in genere sull’acquisto di beni e/o servizi.

Per conseguire gli scopi sociali, il Circolo può assumere partecipazioni in associazioni o società con lo scopo prevalente di assicurare ai soci del Circolo stesso la fornitura di beni e/o servizi a condizioni di particolare favore.

SOCI

Art. 5

I soci si distinguono in onorari, ordinari, aggregati ed ex aggregati. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del Presidente esclusivamente tra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso il Circolo.

I  soci onorari hanno diritto a tutti i benefici di carattere generale offerti ai soci ordinari e sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

Possono assumere la qualità di soci ordinari gli ex- dipendenti in servizio o in quiescenza della Banca CARIGE S.p.A. e delle altre Società e/o Enti in cui la Banca CARIGE S.p.A. ha avuto un particolare interesse.

Possono assumere la qualità di soci aggregati i genitori, il coniuge ed i figli dei soci ordinari.

Possono assumere la qualità di soci ex aggregati i figli dei soci ordinari che decadono da socio aggregato ai sensi della lettera f dell’art. 11.

Al coniuge ed ai figli legittimi vengono equiparati il così detto coniuge di fatto e relativi figli, quali componenti della così detta “famiglia di fatto”, stabile e consolidata.

La qualità di socio aggregato viene riconosciuta, con esenzione dal pagamento delle quote di associazione fino al compimento del sesto anno di età, ai figli dei soci ordinari.

Art. 6

La domanda di ammissione a socio deve essere redatta su apposito modulo e sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo che, in seduta ordinaria ed occorrendo con votazione segreta, delibera sull’accoglimento a maggioranza di voti dei membri presenti.

Art. 7

L’ammissione a socio, in qualunque epoca dell’anno deliberata, comporta il pagamento dell’intera quota annuale di associazione. E’ esclusa ogni possibilità di iscrizione temporanea al Circolo.

Art. 8

II pagamento della quota annuale di associazione deve essere eseguito in via anticipata e comunque non oltre il 31 gennaio. La quota di associazione ordinaria e/o straordinaria è determinata dal Consiglio Direttivo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci che entro il 31 gennaio non hanno rinnovato e/o eseguito il pagamento della quota sono considerati automaticamente decaduti per morosità. Il versamento successivo può ristabilire la normalità dei rapporti sociali soltanto dopo approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9

I soci ordinari, aggregati e/o ex aggregati, hanno diritto:

a)       a frequentare la sede sociale e ad usare la biblioteca, videoteca, etc.

b)       a partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo e/o dalle Sezioni;

c)       a beneficiare di tutte le particolari facilitazioni e/o provvidenze con le modalità e nelle misure stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Dalle provvidenze di cui alla lettera c) sono esclusi i soci ex aggregati, salvo diversa determinazione, di volta in volta, del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari in particolare, hanno diritto:

a)       all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;

b)       a partecipare, con voto deliberativo, alle assemblee ordinarie e straordinarie;

c)       a ricevere le pubblicazioni sociali;

d)       ad invitare, sotto la loro diretta e personale responsabilità, eventuali simpatizzanti alle manifestazioni indette dal Circolo e/o dalle Sezioni.

Tale facoltà è comunque subordinata alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari, i soci aggregati ed i soci ex aggregati possono assistere alle assemblee, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 10

I soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme sancite dallo Statuto e dalle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo; devono mantenere, sia in sede che durante le manifestazioni sociali, un comportamento conforme al buon nome ed al prestigio del Circolo ed in armonia con le regole della corretta ed educata convivenza.

Nei confronti del socio inadempiente possono essere assunti i seguenti – provvedimenti disciplinari:

a)        richiamo verbale o scritto;

b)        sospensione per un periodo non superiore a tre mesi;

c)         radiazione.

Art. 11

La qualità di socio onorario decade:

a)       per morte;

b)       per dimissioni;

c)       per scadenza del termine annuale di associazione;

d)       per deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio ordinario decade:

a)       per morte;

b)       per dimissioni;

c)       per morosità;

d)       per deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio aggregato decade:

a)       per morte;

b)       per dimissioni, proprie e/o del socio ordinario soprastante;

c)       per revoca sottoscritta dal socio ordinario soprastante;

d)       per morosità;

e)       per deliberazione del Consiglio Direttivo;

f)        con il compimento del 26° anno di età dei figli o equiparati dei soci ordinari.

Su richiesta del socio ordinario può essere consentita dal Consiglio Direttivo la proroga della qualifica di socio aggregato ai figli che, pur avendo raggiunto il limite di età previsto, convivono con il socio stesso fino al compimento del 30°anno di età.

La decadenza dalla qualità di socio ordinario comporta la cessazione immediata della qualità di socio aggregato ed ex aggregato eventualmente in essere nei confronti dei genitori, del coniuge e dei figli del soggetto interessato.

Nel caso di morte del socio ordinario – su richiesta degli aventi diritto ed a parziale deroga del disposto del paragrafo precedente – la qualità di socio aggregato può essere assunta e conservata dai:

a)    coniuge;

b)    figli, fino al compimento del 26° anno di età e successivamente, di socio ex aggregato.

In entrambi i casi, qualora sopravvenga la decadenza per dimissioni, morosità e/o delibera del Consiglio Direttivo, la qualità di socio aggregato ed ex aggregato non può essere riconosciuta né rinnovata.

Nel caso di decadenza dalla qualità di socio determinata da deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, ad Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.

Art. 12

I soci esonerano il Circolo da ogni responsabilità per infortuni e/o danni alla loro persona e/o alle loro cose che possono verificarsi nei locali e/o impianti sociali che in occasione di manifestazioni e/o attività di qualsiasi genere promosse e/o organizzate dal Circolo.

Le controversie comunque insorte tra il socio ed il Circolo non possono essere sottoposte all’autorità giudiziaria senza aver in prima istanza esaurito il reclamo al Consiglio Direttivo ed in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri oppure se non sono trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del reclamo senza che su di esso si sia provveduto.

ORGANI DEL CIRCOLO

Art. 13

Gli organi del Circolo sono:

a)       l’Assemblea dei soci;

b)       il Consiglio Direttivo;

c)       il Comitato esecutivo;

d)       il Presidente;

e)       il Collegio dei Sindaci;

f)        il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14

L’Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l’esame della relazione del Consiglio Direttivo e per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 15

L’Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e l’urgenza oppure su domanda motivata del Collegio dei Sindaci o di almeno un terzo dei soci ordinari da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo il quale, negli ultimi due casi, deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 16

I soci sono convocati mediante avviso scritto, contenente il testo dell’ordine del giorno, da esporre nei locali della sede sociale e/o da trasmettere almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Art. 17

L’ordine del giorno è formulato dal Consiglio Direttivo. Nell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria sono inserite le proposte presentate per iscritto entro il mese di gennaio e sottoscritte da almeno cinquanta soci ordinari.

Art. 18

L’assemblea delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 19

L’assemblea nomina un Presidente, un Segretario ed uno scrutatore; tali incarichi non possono essere conferiti ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20

L’assemblea, ordinaria e/o straordinaria, è valida, in prima convocazione, se risultano presenti e/o rappresentati almeno la metà dei soci ordinari.

In seconda convocazione, l’assemblea è valida con qualsiasi numero di soci ordinari, presenti e/o rappresentati.

Ogni socio ordinario presente alle assemblee può rappresentare fino a cinque altri soci ordinari e dispone dei relativi voti a condizione che ne abbia ricevuto delega scritta.

Art. 21

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e/o rappresentati.

II   verbale di assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Ogni tre anni l’assemblea ordinaria provvede alla nomina della Commissione elettorale alla quale demanda l’incarico di indire, secondo le modalità indicate nel mandato, le votazioni tra i soci ordinari per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. La Commissione elettorale è composta da tre membri effettivi e due supplenti; il mandato della commissione elettorale si esaurisce con l’insediamento dei nuovi organi sociali. I membri della commissione elettorale sono sospesi dal diritto all’elettorato passivo dal momento della loro designazione e fino all’esaurimento del mandato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è nominato mediante elezione tra i soci, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. A parità di voti è riconosciuta la priorità al socio più anziano come data di associazione; in caso di iscrizioni contemporanee, al socio più anziano di età.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero rappresentativo di membri, nella misura di un consigliere ogni cento soci ordinari, o frazione – con un limite massimo di diciassette – determinato in base alla situazione dei soci in essere al 31 marzo dell’anno in cui scade il mandato dei consiglieri in carica. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Segretario di Sezione.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni (dal 1 luglio al 30 giugno); i suoi membri sono rieleggibili e hanno tutti voto eguale e deliberativo; solo in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo amministra, regola e disciplina l’attività sociale, è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell’assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a)       elegge nel proprio seno il Presidente, i due vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere economo;

b)       esegue le deliberazioni dell’assemblea e cura l’osservanza dello Statuto e di tutte le altre norme e/o regolamenti sociali;

c)       predispone ed approva i regolamenti del Circolo e/o delle Sezioni

d)       discute ed approva i bilanci del Circolo e li sottopone alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci corredandoli della relazione del Collegio dei Sindaci;

e)       provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di deliberare ogni atto o negozio giuridico ed attribuire, ove occorra, ad uno o più dei propri componenti la sottoscrizione dei relativi documenti;

f)        costituisce, ratifica, unifica o sopprime le Sezioni e procede all’esame ed all’approvazione dei programmi e dei preventivi di spesa proposti dai relativi Responsabili di Sezione;

g)       delibera sulle domande di ammissione e/o di riammissione a socio e sui
provvedimenti disciplinari da comminare ai soci.

Art. 27

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e e) dell’art. 10 devono essere preceduti dalla contestazione degli addebiti, formulata per iscritto con invito a rispondere entro dieci giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Direttivo procede comunque alla determinazione del provvedimento da adottare.

Art. 28

Per l’applicazione del provvedimento di radiazione è richiesto il voto della maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno e recapitato dalla segreteria almeno cinque giorni prima della seduta. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri o quando richiesto dal Collegio dei Sindaci. In questo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro sette giorni dalla data di  presentazione della richiesta.

Art. 30

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da uno dei vice Presidenti; in caso di loro assenza o impedimento dal Consigliere più anziano come data di associazione; in caso di iscrizioni contemporanee, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 31

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere assunte a maggioranza assoluta di voti e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 32

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica e non può essere rieletto per un periodo di almeno tre anni.

Art. 33

I posti di Consigliere che si rendono vacanti per morte, dimissioni, decadenza o per altra causa sono assegnati al socio ordinario primo escluso in graduatoria nell’ultima elezione. I membri eletti in surrogazione dei Consiglieri cessati restano in carica fino allo scadere del mandato consigliare in corso e sono rieleggibili.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 34

II Comitato esecutivo è costituito da: Presidente, i due vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere economo.

Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

a)       provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b)       delibera in via d’urgenza su questioni di competenza del Consiglio Direttivo al quale deve sottoporre per la ratifica i relativi atti;

c)       formula proposte al Consiglio Direttivo su qualsiasi questione che possa interessare il miglior funzionamento dell’organismo sociale.

Art. 35

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo; propone al Consiglio Direttivo la nomina o la revoca dei soci onorari; sottoscrive i bilanci, firma insieme al Segretario e al Tesoriere economo i mandati e le reversali di cassa; vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente delibera su questioni di competenza del Consiglio Direttivo al quale deve sottoporre per ratifica i relativi atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono assunte secondo il disposto dell’art. 30.

Art. 36

Il Segretario cura – secondo le direttive del Consiglio Direttivo, del Comitato esecutivo e del Presidente – i servizi amministrativi del Circolo; firma, insieme al Presidente e al Tesoriere economo, i mandati e le reversali di cassa; redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo.

Il Segretario è responsabile della regolare gestione de:

·          il libro dei Soci, l’archivio storico e l’archivio corrente dei Soci;

·          il libro dei verbali (delle assemblee generali, dei Sindaci, delle riunioni di Consiglio di Comitato, di sezione);

·          la biblioteca sociale e tutti gli impianti ed infrastrutture in dotazione alla Sede sociale;

·          i servizi appaltati.

Art. 37

Il Tesoriere economo cura – secondo le direttive del Consiglio Direttivo, del Comitato esecutivo o del Presidente – l’esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni, controlla la consistenza del numerario di cassa e la corretta gestione della contabilità generale del Circolo; firma, insieme al Presidente ed al Segretario, i mandati e le reversali di cassa. Il Tesoriere economo è responsabile della regolare gestione de:

·          l’emissione dei mandati e delle reversali di cassa;

·          i libri inventari;

·          i registri del personale dipendente ed i rapporti con gli Enti previdenziali ed assicurativi.

Art. 38

In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Presidente e del vice Presidenti ovvero nel caso di assenza o impedimento del Segretario e del Tesoriere economo, le rispettive funzioni sono affidate ad uno o più Consiglieri – secondo il criterio prioritario della maggiore anzianità come data di associazione e di età – fermo restando che ciascun membro supplente può disimpegnare un solo incarico nella stessa unità di tempo.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 39

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti; le qualifiche sono determinate dai voti di preferenza ottenuti in sede di elezioni.

Art. 40

Il Collegio dei Sindaci dura in carica 3 anni (dal 1° luglio al 30 giugno) ed i suoi membri sono rieleggibili. La funzione di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale.

Art. 41

Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo amministrativo su tutta la gestione sociale; esegue il controllo periodico dei documenti e delle registrazioni contabili redigendo verbale; esamina il bilancio consuntivo redigendo apposita relazione e risponde del proprio operato esclusivamente all’assemblea dei soci. I Sindaci debbono, di regola, assistere alle riunioni dell’assemblea dei soci e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 42

II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i soci più anziani ed esperti; le qualifiche sono determinate dai voti di preferenza ottenuti in sede di elezioni.

Art. 43

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni (dal 1° luglio al 30 giugno) ed i suoi membri sono rieleggibili. La funzione di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale.

Art. 44

Il Collegio dei Probiviri, ai sensi del secondo Comma dell’art. 12, giudica in modo definitivo, redigendo verbale, le eventuali controversie sorte nell’ambito sociale.

INCARICATI di ZONA e RESPONSABILI di SEZIONE

Art. 45

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare degli incaricati di zona con il particolare compito di curare e migliorare i collegamenti tra gli organi centrali del Circolo ed i soci operanti e/o residenti in zone decentrate.

Art. 46

La costituzione di Sezioni aventi lo scopo di incrementare particolari attività ricreative, culturali o sportivo-dilettantistiche deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo, con domanda sottoscritta da almeno cinquanta soci ordinari promotori. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di approvare la costituzione di Sezioni anche se richiesta da un numero inferiore di soci promotori.

Art. 47

Ogni Sezione deve avere un proprio regolamento redatto sotto l’osservanza delle norme dello Statuto e preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo del Circolo. Per quanto attiene alle attività sportivo-dilettantistiche ciascuna sezione può aderire alle competenti Federazioni nazionali  ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. dei quali si accettano statuto e regolamento.

Art. 48

Ogni Sezione è diretta ed amministrata da un Responsabile eletto a maggioranza di voti dall’assemblea dei soci aderenti alla Sezione medesima. Il Responsabiledi Sezione dura in carica tre anni, è rieleggibile e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, per le materie attinenti alle attività delle Sezioni.

La nomina del Responsabile di Sezione deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Art. 49

Ogni Sezione, sotto l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, gode di autonomia, libertà di iniziativa e di azione con esclusione della gestione finanziaria, che resta comunque affidata al Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 50

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Responsabili di Sezione devono sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo del Circolo i programmi ed i preventivi di spesa a valere per l’esercizio successivo.

La partecipazione a manifestazioni e/o iniziative non organizzate direttamente dal Circolo deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 51

Una Sezione può essere sciolta per deliberazione dell’assemblea generale dei soci aderenti o per deliberazione del Consiglio Direttivo del Circolo salvo, in questo caso, il reclamo al Consiglio Direttivo stesso ed in seconda istanza al Collegio dei Probiviri.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 52

Per il conseguimento degli scopi sociali, il Circolo si avvale delle entrate costituite dalle quote versate dai soci a titolo ordinario e/o straordinario e dalle erogazioni disposte dall’Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. e dagli altri Enti di cui art. 1.

Il Patrimonio del Circolo è costituito dalle disponibilità liquide, mobili, impianti, arredi, quote di partecipazione e quant’altro è stato acquistato con i fondi sociali e/o ricevuto in donazione. Durante la vita del Circolo non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione, non siano imposte dalla legge.

MODIFICHE ALLO STATUTO

E SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Art. 53

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente da un’Assemblea Straordinaria convocata a tale scopo e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti all’Assemblea stessa.

Art. 54

Per deliberare lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto della maggioranza di almeno tre quarti dei Soci ordinari, fermo restando l’obbligo del Circolo di devolvere il patrimonio ad altra associazione che persegua analoghe finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 55

La compilazione del regolamento generale per l’attuazione del presente Statuto è affidata al Consiglio Direttivo. Il regolamento generale deve essere approvato esclusivamente da un’Assemblea straordinaria convocata a tale solo scopo e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti all’Assemblea stessa.